Cortesia del Parlamento Italiano.
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
-
Art. 4
-
Art. 5
-
Art. 6
-
Art. 7
-
Art. 8
-
Art. 9
-
Art. 10
-
Art. 11
-
Art. 12
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
-
Art. 13
-
Art. 14
-
Art. 15
-
Art. 16
-
Art. 17
-
Art. 18
-
Art. 19
-
Art. 20
-
Art. 21
-
Art. 22
-
Art. 23
-
Art. 24
-
Art. 25
-
Art. 26
-
Art. 27
-
Art. 28
Titolo II. Rapporti etico-sociali
-
Art. 29
-
Art. 30
-
Art. 31
-
Art. 32
-
Art. 33
-
Art. 34
Titolo III. Rapporti economici
-
Art. 35
-
Art. 36
-
Art. 37
-
Art. 38
-
Art. 39
-
Art. 40
-
Art. 41
-
Art. 42
-
Art. 43
-
Art. 44
-
Art. 45
-
Art. 46
-
Art. 47
-
Art. 48
-
Art. 49
-
Art. 50
-
Art. 51
-
Art. 52
-
Art. 53
-
Art. 54
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
-
Art. 55
-
Art. 56
-
Art. 57
-
Art. 58
-
Art. 59
-
Art. 60
-
Art. 61
-
Art. 62
-
Art. 63
-
Art. 64
-
Art. 65
-
Art. 66
-
Art. 67
-
Art. 68
-
Art. 69
§
Sezione II. La
formazione delle leggi
-
Art. 70
-
Art. 71
-
Art. 72
-
Art. 73
-
Art. 74
-
Art. 75
-
Art. 76
-
Art. 77
-
Art. 78
-
Art. 79
-
Art. 80
-
Art. 81
-
Art. 82
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
-
Art. 83
-
Art. 84
-
Art. 85
-
Art. 86
-
Art. 87
-
Art. 88
-
Art. 89
-
Art. 90
-
Art. 91
§
Sezione I. Il
Consiglio dei ministri
-
Art. 92
-
Art. 93
-
Art. 94
-
Art. 95
-
Art. 96
§
Sezione II. La
Pubblica Amministrazione
-
Art. 97
-
Art. 98
§
Sezione III. Gli
organi ausiliari
-
Art. 99
§
Sezione I.
Ordinamento giurisdizionale
-
Art. 101
-
Art. 102
-
Art. 103
-
Art. 104
-
Art. 105
-
Art. 106
-
Art. 107
-
Art. 108
-
Art. 109
-
Art. 110
§
Sezione II. Norme
sulla giurisdizione
-
Art. 111
-
Art. 112
-
Art. 113
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
-
Art. 114
-
Art. 115
-
Art. 116
-
Art. 117
-
Art. 118
-
Art. 119
-
Art. 120
-
Art. 121
-
Art. 122
-
Art. 123
-
Art. 124
-
Art. 125
-
Art. 126
-
Art. 127
-
Art. 128
-
Art. 129
-
Art. 130
-
Art. 131
-
Art. 132
-
Art. 133
Titolo VI. Garanzie costituzionali
§
Sezione I. La Corte
costituzionale
-
Art. 134
-
Art. 135
-
Art. 136
-
Art. 137
§
Sezione II. Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali
-
Art. 138
-
Art. 139
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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I
-
II
-
III
-
IV
-
V
-
VI
-
VII
-
VIII
-
IX
-
X
-
XI
-
XII
-
XIII
-
XIV
-
XV
-
XVI
-
XVII
-
XVIII
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Lo Stato e
I loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
(*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
PARTE
PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
La libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
I cittadini hanno diritto
di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e
privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con
norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Nessuno può essere privato,
per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
La responsabilità penale è
personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte. (*)
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.»
I funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Titolo
II. Rapporti etico-sociali
La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
E' dovere e diritto dei
genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli
nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità e
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di
Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo
III. Rapporti economici
La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,
e tutela il lavoro italiano all'estero.
Il lavoratore ha diritto ad
una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
e adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'organizzazione sindacale
è libera.
Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si
esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale
la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.
Al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000,
n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.
"
Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Tutti i cittadini dell'uno
o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. (*)
La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."
La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE
SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto,
in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n.
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della
elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.
"
Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art.
2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda
volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.»
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge
n. 2 del 1963 così disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla
base di quozienti interi e dei più alti resti.»
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961,
n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.
"
I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
E' senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra.»
Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Le Camere si riuniscono di
diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche:
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche
se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
La legge determina i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei
titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di
cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile.»
I membri del Parlamento
ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II. La formazione
delle leggi
La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
L'iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le leggi sono promulgate
dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
E' indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
proposta di delegazione.»
Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno
approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di
bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
princìpi definiti con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.»
L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
"1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge
costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,
in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di
finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,
all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui
alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al
prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure
di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi
finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi
dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo
1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti
il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del
ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del
presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di
valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla
lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della
Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri
livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma,
secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della
presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città
metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio
2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con
particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità
e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”
L’articolo 6 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima
legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario
relativo all’anno 2014.
Art.
82
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità
giudiziaria.
Titolo
II. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte,
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1
della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato.»
Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Sezione I. Il Consiglio dei
ministri
Il Governo della Repubblica
è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla
sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o
di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti
in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione II. La Pubblica
Amministrazione
Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.(*)
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
NOTE:
(*) Al primo comma dell'art. 97 è stato premesso un nuovo comma
dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III. Gli organi
ausiliari
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa
e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita
il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Sezione I. Ordinamento
giurisdizionale
La giustizia è amministrata
in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
La funzione giurisdizionale
è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le
forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Il Consiglio di Stato e gli
altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
La magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un
vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in
carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia
ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II. Norme sulla
giurisdizione
La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro
i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della
sua entrata in vigore.»
Il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo
V. Le Regioni, le Province, i Comuni
La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»
Il Friuli Venezia Giulia,
la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.»
Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci
pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile
e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica
le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato. (*)
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, l’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
tributario e contabile dello Stato;»
sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei
bilanci pubblici e» sono soppresse.
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei
loro uffici.»
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad
assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dapprima dall'art. 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, l’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.»
Il testo del sesto comma dell’art. 119, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.»
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.»
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Il sistema di elezione e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i
suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta. (*)
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.»
Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo
122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi
prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la
cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede
all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle
liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente.»
Ciascuna Regione ha uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e
i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.»
Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati
casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio
regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio. (*)
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre
mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o
parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si
sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti
alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo
di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.»
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27
dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a
sé stante.
Si può, con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di
una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione
I. La Corte costituzionale
La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall' ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro
il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(*)
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di
membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune
tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo
vigente, all'ultimo comma così disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»
Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Con l'entrata in vigore
della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione
del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del
Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del
disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre
elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del
Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione
dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa
data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111.
Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
La Repubblica, entro tre
anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
Fino a cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è
stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958,
n. 1.
E' vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
I membri e i discendenti di
Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore
della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dalla entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con
essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente
sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare
al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente,
agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948.
Il testo della Costituzione
è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.